Disciplinare per la concessione del marchio ICG

Art. 1. Premessa
ADICONSUM e UNICEDIL, con lo scopo di fornire indirizzi e linee guida operative per un corretto rapporto di trasparenza tra le imprese operanti nella produzione,commercializzazione e installazione dei serramenti, ha istituito il marchio di garanzia “ICG –Imprese Consumatori Garantiti” di cui sono titolari.

Con l’istituzione di tale marchio ADICONSUM e UNICEDIL intendono supportare la professionalità delle imprese attraverso l’utilizzo di formule contrattuali in linea con le disposizioni di legge e capaci di impostare un rapporto commerciale trasparente ed equo verso i Consumatori e il Mercato in senso generale. In particolare, attraverso un percorso di formazione e all’adozione di un codice di comportamento da parte delle imprese, ADICONSUM e UNICEDIL verificano la trasparenza e la chiarezza dei rapporti tutelando i Consumatori, le Imprese e la giusta concorrenza tra gli operatori.

Art. 2. Obblighi dell’impresa per l’ottenimento della concessione di utilizzo del marchio: ICG – Imprese e Consumatori Garantiti”
1. Adozione dei contratti di appalto forniti da UNICEDIL;
2. Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione;
3. Disponibilità ad accogliere gli organismi di controllo (previo appuntamento) per le
eventuali verifiche ispettive presso le sedi delle imprese e nei cantieri d’installazione;
4. Quando richiesto dagli organi di controllo, fornire le documentazioni relative alle
certificazioni dei prodotti.

Art. 3. Richiesta per la concessione del marchio “ICG”
La richiesta d’uso del marchio “ICG”, può essere presentata esclusivamente dalle imprese aderenti a UNICEDIL – Associazione Nazionale Serramentisti, attraverso la compilazione dell’apposito modulo di richiesta fornito da UNICEDIL alle società o ditte individuali, svolgenti attività di produzione, commercializzazione o installazione di serramenti aventi la sede legale in Italia.
Modulo di adesione e informazioni in merito al progetto, possono essere richiesti tramite l’invio di e-mail all’indirizzo: info@unicedil.eu

Art. 4. Controlli di conformità
A ricezione della domanda di cui al precedente articolo, ADICONSUM e UNICEDIL verificheranno la completezza e la congruità della documentazione presentata e, solo in caso di esito positivo, autorizzeranno le imprese richiedenti a partecipare ai seminari tecnici e formativi e quindi al rilascio della concessione per l’utilizzo del marchio “ICG”.

Art. 5. Concessione all’uso del marchio
Laddove le imprese richiedenti la concessione siano stati dichiarate conformi e corrispondenti ai principi di trasparenza, chiarezza e correttezza sarà loro consentito l’utilizzo del marchio “ICG” e che sarà loro recapitato, tramite posta elettronica il marchio in formato digitale che potrà essere esibito sul sito web dell’azienda, su carta intestata, catalogo commerciale, brochure aziendale, vetrofanie, targhe e pannelli da affiggere presso i locali dell’impresa, sugli automezzi aziendali, nei loro stand espositivi in occasione di una loro partecipazione ad eventi o fiere.
Ogni altro uso sarà consentito solo previa approvazione da parte di UNICEDIL.

Art. 6. Durata della concessione del marchio
La concessione per l’utilizzo del marchio “ICG” si intende a tempo indeterminato, salvo che intervenga un provvedimento di revoca di cui al successivo art. 7.

Art. 7 Diritti e doveri dell’impresa licenziataria
Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo del marchio “ICG” hanno il diritto di farne uso in conformità dei principi e delle regole contenute nel presente regolamento. L‘Impresa non deve porre in essere comportamenti tali da pregiudicare l’immagine o la reputazione del marchio.

Art. 8. Revoca della concessione del marchio
La perdita dei requisiti per l’utilizzo del marchio comporta la revoca immediata, mediante provvedimento e, quindi, comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’impresa da parte di UNICEDIL.

Art. 9. Rinuncia all’uso del marchio
L’Impresa ha il diritto di rinunciare all’utilizzo del marchiotramite comunicazione scritta su propria carta intestata e firmata dal legale rappresentante, recapitata a UNICEDIL mediante posta elettronica certificata.

Art. 10. Provvedimenti successivi alla revoca
Nel caso in cui ADICONSUM e UNICEDIL revochino la concessione del marchio all’impresa quest’ultima deve immediatamente astenersidall’utilizzo del marchio. Qualora proseguisse, nonostante l’inibizione della concessione, sarà penalmente perseguita attraverso le modalità istituite dalla legislazione vigente.

Art. 11. Utilizzo non autorizzato del marchio
Nel caso in cui ADICONSUM e UNICEDIL vengano a conoscenza che l’impresa utilizzi il marchio in modo improprio o in mancanza di concessione, si riservano di ricorrere alla diffida e successivamente ad adire per vie legali.

Art. 12. Ricorsi
Nel caso di rigetto dell’istanza per la concessione del marchio o di revoca della stessa l’impresa può presentare ricorso tramite comunicazione scritta su propria carta intestata e firmata dal legale rappresentante, recapitata a ADICONSUM e UNICEDIL mediante posta elettronica certificata.

Art. 13. Obblighi di riservatezza
ADICONSUM e UNICEDIL vincolano al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. Atti e documenti acquisiti, riguardanti le imprese aderenti al progetto “ICG”, vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 

Per eventuali approfondimenti
È possibile contattare la segreteria UNICEDIL
tramite posta elettronica all’indirizzo: info@unicedil.eu

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